DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L’AMBIENTE MARINO

Una delle direttive importanti per la salvaguardia del mare è la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino ed è detta anche direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. La sua attuazione in Italia si è avuta con il Decreto Legislativo n. 19 del 2010. Lo scopo è quello di dare le linee guida comuni per il mantenimento e il miglioramento del buono stato ambientale marino (nel particolare del Mar Mediterraneo), valuta l’impatto dell’azione antropica su di esso e fornisce indicazioni sugli step da attuare.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Secondo la direttiva 2008/56/CE ogni Stato membro (e quindi anche l’Italia) si impegna affinché ci sia un uso sostenibile delle risorse in considerazione dell’interesse generale.
A tal fine è necessario che le attività umane siano limitate, con un approccio ecosistemico, entro livelli compatibili con il buono stato ambientale tale da salvaguardare la capacità degli ecosistemi a reagire ai cambiamenti provocati dall’uomo. Anzi, gli Stati devono non solo tenere conto degli effetti delle azioni anche sulla qualità dell’ambiente marino degli altri Stati fuori dall’UE, ma deve anche rafforzare la conservazione della biodiversità con l’istituzione di aree marine protette. Accanto a ciò è ovvio che gli Stati si impegnano anche nell’eliminazione progressiva dell’inquinamento del mare e di una gestione sostenibile e razionale delle risorse anche grazie alla ricerca scientifica.
Tutti i settori che hanno impatto sull’ambiente marino devono avere una legislazione coerente e integrata.

AUTORITÀ COMPETENTE ITALIANA

L’Autorità competente che coordina le attività ed emana gli atti è il Ministero dell’ambiente coadiuvato da un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti di vari ministeri, Regioni, Province (ora Città Metropolitane) e Comuni.
Inoltre è sempre incentivata la cooperazione con gli altri Stati che hanno in comune con l’Italia una regione o sottoregione marina per la salvaguardia della stessa. Allo stesso modo è incentivata anche la cooperazione regionale ove opportuno.

VALUTAZIONE INIZIALE

Il Ministero dell’ambiente promuove e coordina, con l’aiuto del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti e anche sui dati utili forniti da altri soggetti pubblici o privati.
La valutazione iniziale contiene analisi degli elementi, delle caratteristiche e dello stato ambientale della regione marina, l’analisi degli impatti delle attività che influiscono sullo stato ambientale, l’analisi socio-economica circa l’utilizzo dell’ambiente marino e le conseguenze del suo degrado (tra cui anche la pesca)

BUONO STATO AMBIENTALE

Il buono stato ambientale (definito secondo le direttive dell’UE) è strettamente collegato al concetto di resilienza, cioè la capacità di un ecosistema di ritornare in una situazione di equilibrio a seguito di un evento che ne ha sconvolto la sua stasi. Un esempio semplice di resilienza è la capacità di una foresta di rigenerarsi a seguito di un incendio.
Quindi tiene conto della resilienza dell’ambiente marino, della protezione delle sue specie e dell’habitat in modo da evitare perdita di biodiversità dovuta all’attività umana, le caratteristiche fisico-chimiche, tiene conto che gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.

TRAGUARDI AMBIENTALI E PROGRAMMI

Sulla base della valutazione iniziale, il Ministero dell’ambiente insieme al Comitato, definisce i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale. I traguardi ambientali relativi alle acque marine sono soggetti a ricognizione ai vari livelli di governo. A seguito del loro stabilimento, vengono creati dei programmi di misure per mantenere o migliorare il buono stato ambientale.
Inoltre istituisce programmi di monitoraggio continuo per la valutazione dello stato delle acque marine anche in relazione ai traguardi stabiliti. In più devono indicare in modo specifico, fornendo un’adeguata motivazione, se sussistono situazioni di eccezionalità.
Nei programmi possono anche essere inserite misure di salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine, tutela degli habitat e della biodiversità e condizioni, limiti e divieti per l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente marino

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PESCA

Nei programmi di monitoraggio relativi alla pesca è giusto segnalare la necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

CRITICITÀ DI AREE CONDIVISE

Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall’Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato in accordo con tali Stati, un piano d’azione per adempiere misure e programmi in maniera celere e nel caso introdurre misure più restrittive.

ECCEZIONI

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale: un’azione o un’omissione non imputabile all’Italia, le cause naturali, la forza maggiore, le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi con interesse superiore al raggiungimento dei traguardi ambientali, le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti.

AZIONE COMUNITARIA

Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da fattori non gestibili a livello nazionale o ci siano accordi che prevedano diversamente, il Ministero informa la Commissione Europea richiedendo l’intervento.

CONSEGUENZE DELLA PESCA SULL’AMBIENTE MARINO

Ogni azione umana ha effetti sull’ambiente marino che potrebbe alterare il buono stato ambientale di esso. Per questo l’UE divide la pressione e gli impatti delle attività rispetto ai danni potenziali che può portare.

PERDITA FISICA

Tra le possibili conseguenze che portano ad una perdita fisica dell’ambiente marino, ciò che è relativo alla pesca sono:
– il Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio);
– la Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti).

DANNI FISICI

Tra i danni fisici che la pesca può apportare all’ambiente marino c’è l’abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco).

PERTURBAZIONI BIOLOGICHE

Tra le perturbazioni biologiche l’attività di pesca può apportare all’ambiente marino c’è l’estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi).

DIVIETO MEZZI DI CATTURA E TRASPORTO

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di mare.

È vietato l’uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1.000 m.

È vietato l’uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti:

  • Tonno bianco (Thunnus alalunga);
  • Tonno rosso (Thunnus thynnus);
  • Pesce spada (Xiphias gladius);
  • Pesce castagna (Brama brama);
  • Squali (Hexanchus griseus;Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae).

Le catture accessorie accidentali degli squali non possono essere maggiori di tre esemplari e possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario

Sono vietati i fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all’alba.

Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, nel particolare:

a) Sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) Apparecchiature che generano scariche elettriche;
c) Esplosivi;
d) Sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
e) Dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
f) Martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
g) Croci di Sant’Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
h) Pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;

I divieti per le modalità di trasporto, invece, sono relativi a:

  • Aeromobili;
  • Veicoli a motore in movimento.

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE

Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, tranne per i seguenti casi:

  • Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell’acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l’80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm;
  • Per le altre reti trainate, la dimensione minima delle maglie è la seguente: la rete è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm. I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;
  • Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm;
  • La dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm. b) Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca dell’occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100mm.
  • La deroga può essere concessa da uno Stato per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva ed abbia un effetto trascurabile sull’ambiente marino.

Ad ogni modo, in qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati.

È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni indicate dalla legge.

DISTANZE

È vietato l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
L’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

È vietato l’uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.

È vietato l’uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

È vietato l’uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell’altezza totale dei ciancioli stessi.

È vietato l’uso di draghe per la pesca delle spugne all’interno dell’isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

La deroga può essere concessa solo in presenza di vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente marino, interessino un numero limitato di imbarcazioni e rientrino in piani di gestione.