DISCIPLINA DELLA PESCA IN MARE

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 2 ottobre 1968 (e successive modificazioni) disciplina la pesca in mare.

QUALI PRODOTTI PESCARE

Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca.

I prodotti della pesca si distinguono in prodotti

  • freschi
  • refrigerati
  • congelati
  • trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.

GLI ATTREZZI DA PESCA

Gli attrezzi da pesca sono gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi . gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.

RETI

Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, in:

  • Reti da posta, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all’azione dei venti e delle correnti. E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a 20mm mentre nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe. Inoltre devono essere dotate di determinati segnali cioè galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. È tuttavia vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini;
  • Rreti da circuizione, calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. È consentito l’impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a 10mm. È vietato l’impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo “cianciolo” e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa. L’uso di fonti luminose per l’impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento;
  • Reti da traino, quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo “rapido” o “rampi” o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente. Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri. L’apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato oppure con misuratori triangolari di maglie purché tarati in rapporto al misuratore approvato. È vietato utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco. E’ consentito l’uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall’abrasione del fondo marino. E’ consentito l’uso di doppi sacchi, a condizione che l’apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra i 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno. È vietato l’uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra. È vietato l’esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca;
  • Reti da raccolta, costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma, con o senza intelaiatura di sostegno, destinate a catturare animali marini con moto dal fondo alla superficie. È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come “trabucchi”, “bilance”, “quadre”, e simili. Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a 10 mm. Possono essere stabilite distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. E’ consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell’art. che segue, l’impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi;
  • Reti da lancio, costituite da un telo di rete, destinate a catturare pesci, con moto dalla superficie al fondo. È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come “giacchio”, “sparviero”, “rezzaglio” e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.

ATTREZZI CON AMI

Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz’acqua e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi.

I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più armi sono quelli lasciati all’azione dei venti e delle correnti. I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

ALTRI STRUMENTI ED APPARECCHI

Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:

  1. Trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
  2. Strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
  3. Strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

TIPOLOGIE DI PESCA

L’attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi:

  • Pesca professionale, l’attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca.
  • Pesca scientifica, diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione.
  • Pesca sportiva, l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.

TIPI DI PESCA PROFESSIONALE

La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi:

  • Pesca costiera che si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con 0 senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;
  • Pesca mediterranea o d’altura che si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;
  • Pesca oltre gli Stretti od oceanica che si esercita oltre agli Stretti, con navi di prima categoria.

Ogni attività può essere effettuata con diversi tipi di navi.

NAVI PER LA PESCA PROFESSIONALE

Ogni nave ha una diversa classificazione rispetto al tipo di pesca che effettua, dove e con quali strumenti. L’assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all’atto dell’iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti.

Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1° categoria, navi che possono pescare oltre gli Stretti o oceanica. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca e strumenti per la congelazione o la trasformazione dei prodotti;
2° categoria, navi che sono adatte alla pesca mediterranea o d’altura. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti;
3° categoria, navi che sono adatte alla pesca costiera ravvicinata. Esse hanno la capacità di navigare in queste acque e hanno in dotazione attrezzi da pesca idonei;
4° categoria, navi che sono adatte alla pesca costiera locare. Esse hanno la capacità di navigazione litoranea e hanno in dotazione attrezzi da pesca idonei;
5° categoria, navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6° categoria, navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti.

IMPIANTI DI PESCA

Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.

IMPIANTI E NAVI SPECIALI: TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE.

Per alcuni impianti e navi destinati alla pesca di alcuni esemplari, esistono delle disposizioni particolari

TONNARA

L’impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Ciò non vale per le tonnare che restano calate.

La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale esterna. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

  • Di notte, due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l’inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
  • Di giorno, due palloni, il superiore rosso e l’inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

LIMITAZIONI

Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. È altresì vietato l’esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l’alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.

TONNARELLE

Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. È altresì vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l’alto mare, misurata dal punto più esterno di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.

Come per la tonnara, la tonnarella deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

  • Di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l’inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
  • Di giorno: due palloni, il superiore rosso e l’inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

MUGGINARE

Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.

Come per la tonnara, la mugginara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:

  • Di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l’inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, co portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
  • Di giorno: due palloni, il superiore rosso e l’inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.