LE FONTI GIURIDICHE: COSA SONO?

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti da cui hanno origine gli ordinamenti giuridici. Esse possono essere sia atti scritti che usi e consuetudini di una nazione.
Non tutte le fonti sono uguali, ma sono ordinate gerarchicamente dove la fonte di livello superiore prevale su quella di livello inferiore. Esempio: se la legge di livello inferiore è in conflitto con una di livello superiore, la legge di livello inferiore verrà annullata da un organo competente.

GERARCHIA DELLE FONTI IN ITALIA

In Italia la gerarchia è così composta:

  1. Fonti costituzionali: è il primo livello delle fonti e comprende la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti speciali delle regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano).
  2. Fonti primarie: sono le leggi ordinarie (promulgate dal Parlamento), gli statuti regionali ordinari, le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A queste si aggiungono i regolamenti parlamentare e tutti gli atti aventi forza di legge, cioè i Decreti Legge e i Decreti Legislativi. Fonti primarie sono anche tutte le norme che derivano dai trattati internazionali (in particolare quelli antiterrorismo e il costitutivo della NATO), seguite dai trattati costitutivi dell’Unione Europea (TUE e TFUE), dalle direttive e dai regolamenti dell’Unione Europea. Si aggiungono anche le sentenze della Corte di Giustizia Europea, ora ritenute fonti di diritto.
  3. Fonti secondarie: sono i regolamenti ai vari livelli (governativi, ministeriali, prefettizi, amministrativi e degli enti locali), le sentenze e le decisioni dell’Unione Europea.
  4. Fonti terziarie: ultimo gradino è occupato dagli usi e dalle consuetudini, cioè i comportamenti avuti nel tempo nei confronti di una determinata situazione.

COSA SIGNIFICA LA GERARCHIA?

La gerarchia delle fonti è utile anche in caso di due norme contrastanti. Per capire quali delle due norme vale si usano vari criteri:

  • Cronologico: se le due norme sono dello stesso livello (ad esempio due leggi), vale la legge più recente, mentre la vecchia non ha più effetti;
  • Gerarchico: se le due norme sono di livello differente (ad esempio legge costituzionale e legge ordinaria), prevale la legge di rango superiore (in questo caso la costituzionale). Questa incompatibilità elimina la legge di rango inferiore;
  • Della specialità: se le due norme disciplinano lo stesso settore, ma una è più specifica dell’altra, questa prevale sulla generale;
  • Della competenza: si decide qual è la norma che è più adatta a disciplinare il settore;
  • Della competenza dell’Unione Europea: una norma europea prevale su quella nazionale per il principio di preferenza. Infatti, i trattati dell’UE sono coperti dalla garanzia costituzionale (art. 11) fino a derogare (in casi rari e per prassi) alcune norme Costituzionali.

A CHI SPETTA FARE LE LEGGI?

L’Italia, in quanto repubblica democratica, basa il suo sistema giuridico nella tripartizione dei poteri:

  • Potere legislativo appartenente principalmente alle due camere del parlamento mentre per alcune materie è esercitato insieme alle Regioni (cfr. Art. 117 Cost.) e all’Unione Europea (c.d. Competenze esclusive e concorrenti);
  • Potere esecutivo appartenente agli organi di Governo nazionali e territoriali;
  • Potere giudiziario appartenente alla Magistratura.

Come sottinteso dall’articolo 11 della stessa Costituzione, l’Italia ha partecipato sin dall’inizio alle trattative per la creazione di un’unione di Stati al fine di mantenere la pace nel continente europeo e nel mondo. È su queste basi che è nata l’attuale Unione Europea: un’organizzazione sovrastatale alla quale gli Stati membri hanno ceduto parte della loro sovranità per uniformare la legislazione in alcune materie chiave. Tra queste ritroviamo l’agricoltura e la pesca.

IN SINTESI IL POTERE LEGISLATIVO è ESERCITATO DALLO STATO, DALLE REGIONI E DALL’UNIONE EUROPEA: Ciò DIPENDE DALLE MATERIE CHE POSSONO ESSERE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO O CONCORRENTE CON ALTRI ORGANI.

LE FONTI GIURIDICHE NELL’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea basa il suo funzionamento su due trattati principali: il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Il primo, noto anche come “trattato di Maastricht”, definisce le basi giuridiche dell’UE (parametri economici e sociali e regole politiche). Il secondo, invece, è molto più pratico e consistente: è la concretizzazione dei principi del TUE e spiega in maniera dettagliata il funzionamento dell’UE e delle sue competenze.

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l’UE adotta diversi tipi di atti legislativi.

  • Regolamenti: sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi in ogni paese dell’Unione Europea.
  • Direttive: sono atti legislativi che stabiliscono un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire come rispetto agli strumenti nazionali.
  • Decisioni: sono vincolanti solo per i destinatari, che siano essi Stati oppure operatori privati. Non hanno bisogno di altri atti e quindi si applicano direttamente.
  • Raccomandazioni e Pareri: sono atti non vincolanti, servono per rendere note le posizioni delle istituzioni europee in determinati settori e suggerire delle azioni.

IN COSA PUO’ INTERVENIRE L’UNIONE EUROPEA?

L’articolo 3 del TFUE sancisce i settori in cui L’Unione ha competenza esclusiva e alla lettera d afferma che tra questi c’è la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. L’articolo 4 specifica che invece è materia concorrente, quindi condivisa con gli Stati membri, l’agricoltura e la pesca (tranne, ovviamente, la conservazione)
Per questi motivi l’Unione definisce e attua una Politica Comune della Pesca (PCP) con un suo mercato interno sia per i prodotti integri sia per quelli trasformati (pesci, crostacei e molluschi).

IN SINTESI: L’UNIONE EUROPEA HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DEL MARE. LA PESCA è COMPETENZA CONCORRENTE TRA STATI MEMBRI E L’UNIONE EUROPEA.